Prestazioni aggiuntive sanità privata accreditata – Agenzia delle Entrate su ambito applicativo art. 7 DL 73/2024
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- 19 mar
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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 2/2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
E’ pervenuta all’Agenzia delle entrate un’istanza volta ad ottenere chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. 7.6.2024, n.73, che ha introdotto un’imposta sostitutiva, pari al 15% dell’irpef per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario.
Premesso che anche la sanità privata accreditata concorre allo scopo di abbattere le liste d’attesa e che i vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza medica e sanitaria della sanità privata disciplinano espressamente la fattispecie delle prestazioni aggiuntive finalizzate ad abbattere le liste d’attesa l’istante ha chiesto se l’agevolazione suindicata possa essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive da parte del personale della sanità privata accreditata.
L’Agenzia delle entrate ha evidenziato che l’articolo 7, comma 1, del d.l. 7.6.2024, n. 73, per quanto riguarda l’ambito oggettivo, richiama i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità – triennio 2019-2021 del 23 gennaio 2024, il quale prevede che “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all’art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di: ridurre le liste d’attesa; acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti”. Inoltre, il comma 2, riguardante la tassazione dei compensi del personale sanitario, dispone che “I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art.7, comma1, lettera d) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento”.
L’Agenzia ha quindi osservato che la norma agevolativa richiama specifici CCNL della sanità pubblica (dirigenti dell’area sanità e personale del comparto Sanità) e trova, pertanto, applicazione solo alle prestazioni dei dipendenti pubblici e cui si applicano tali contratti. Ad avviso dell’Agenzia delle entrate tale conclusione è rafforzata anche dalla relazione illustrativa del d.l. 73/2024 laddove espressamente dichiara il fine di incentivare gli operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate non è pertanto possibile espandere l’imposta sostitutiva ai compensi del personale della sanità privata accreditata, nemmeno se si tratta di enti che erogano l’assistenza ospedaliera integrativa.
REDAZIONE AISI