Il Dpcm in preparazione, pronto per l’intesa in Stato Regioni, rende attuativo quanto previsto dal Decreto sulle liste d’attesa, recentemente convertito in legge dal Parlamento. Il Ministero della Salute potrà esercitare il suo potere sostitutivo quando le Regioni non adempiano agli obblighi legati al contrasto delle liste d'attesa.

Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
L'Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute, avrà il compito di intervenire nel caso di:
Mancata nomina del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Ripetute inadempienze sugli obiettivi previsti dalla legge.
In caso di ritardi o inadempienze, l'Organismo ha il potere di sostituirsi alle Regioni o di definire le linee operative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. L'Organismo dovrà assegnare un termine non superiore a 90 giorni per eliminare le criticità. Se non si ottengono risposte accettabili entro questo termine, si procederà alla sostituzione con comunicazione al Ministro della Salute.
Poteri e limiti dell'Organismo sostitutivo
L'Organismo di verifica avrà gli stessi poteri delle Regioni in caso di esercizio del potere sostitutivo. Tuttavia, tale sostituzione non esclude definitivamente il potere delle Regioni. In seguito all'adozione di un provvedimento sostitutivo, la Regione potrà chiedere all'Organismo di essere autorizzata a esercitare nuovamente il suo potere, che sarà concesso o rifiutato in base all'interesse pubblico.
Nomina del Ruas e relazione annuale
Nel caso in cui il Ruas non venga nominato, l'Organismo provvederà a nominarlo, designando il Direttore regionale della sanità. Inoltre, l'Organismo dovrà redigere una relazione dettagliata delle azioni intraprese, che verrà inviata sia alla Regione inadempiente che al Ministro della Salute.
Ogni anno, entro il 10 gennaio, l’Organismo presenterà una relazione complessiva sulle attività sostitutive effettuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Trasparenza e controllo
La relazione dovrà contenere anche:
Le criticità rilevate.
Le modalità e i termini del contraddittorio.
L'elenco della documentazione acquisita.
Gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva.
L'Organismo è tenuto a garantire trasparenza nelle sue azioni amministrative e a fornire tutte le informazioni utili al controllo delle attività svolte.
REDAZIONE AISI